Il nostro statuto

Ci vuole un villaggio odv

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

STATUTO DELL’ ORGANIZZAZIONE
DI VOLONTARIATOCI VUOLE UN VILLAGGIO ODV”
 
 
 
 
 Art.1
 Costituzione, denominazione e sede

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni è costituita con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via IV  Novembre 3/2, l'Associazione di volontariato denominata “CI VUOLE UN VILLAGGIO ODV”
 
 Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea degli Associati non comporta modifica statutaria.
 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; l’Associazione non ha scopo di lucro.
 L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.   
 
 
 Art.2
 Scopi e finalità

L’Associazione opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi, nell’ambito della promozione dei diritti dei bambini per favorire e diffondere un’etica dell’adozione, dell’affido e dell’accoglienza, che tenda ad assicurare, ad ogni bambino che ne sia privo, un contesto familiare stabile, sicuro ed accogliente.
 L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:
 Promuovere il riconoscimento del mutamento dell’istituzione familiare e favorire una risposta istituzionale adeguata ai bisogni specifici dei minori, in particolare quelli che crescono in una pluralità di forme di famiglia: adottiva o affidataria, ma anche famiglia monoparentale, ricostruita, mista, immigrata, famiglia di fatto; 
 Sostenere i bisogni delle famiglie adottive al fine di ottenere dalle autorità competenti i servizi appropriati, in particolare promuovendo la costituzione di servizi che accompagnino le famiglie adottive nel corso della loro esistenza, fornendo risposte e sostegno, a richiesta, durante tutti i momenti critici della vita familiare; 
 Promuovere l’integrazione sociale e l’integrazione scolastica dei bambini, favorire l’accoglienza e scoraggiare episodi di esclusione, bullismo e razzismo; 
 Sostenere tutti i genitori che trovano difficoltà nell’esercizio dei propri compiti educativi, promuovendo la capacità genitoriale in rapporto alle diverse fasce di età o ai diversi bisogni dei figli; 
 Stimolare le decisioni politiche riguardanti la famiglia, i servizi e le risorse ad essa dedicati; 
 Fornire informazioni e sostegno alle famiglie adottive, prima, durante e dopo l’adozione; 
 Sensibilizzare l’opinione pubblica circa la realtà dei bambini in stato di adozione sia nazionale che internazionale. 
 
 
 L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:
 Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
 Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 
 Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. 
 
 
 L’Associazione può, inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di legge.
 In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell’Associazione, le seguenti attività specifiche:
 
 
 Promuovere e difendere la cultura e la lingua d’origine dei bambini adottati in adozione internazionale; 
 Costituire un centro di documentazione sull’adozione
, affido e accoglienza; 
 Offrire un luogo di incontro ai genitori e figli adottivi e affidatari; 
 Collaborare alla realizzazione di incontri informativi e
 
promuovere corsi di formazione per insegnanti ed educatori al fine di migliorare la conoscenza delle specificità dei bisogni dei minori in affido o in adozione e di favorire la soluzione dei problemi connessi; 
 Realizzare la costruzione di siti internet e di reti telematiche quali strumenti per diffondere informazioni e comunicazione relativi all’oggetto sociale; 
 Favorire scambi di informazioni e costituire tavoli di lavoro con altre associazioni che si occupano di adozione e affido; 
 Organizzare conferenze, seminari, gruppi di studio e convegni, incontri a tema riguardanti la genitorialità adottiva e non, condotti da esperti; 
 Pubblicare e diffondere libri, giornali, bollettini e materiale audio-visivo sul tema; 
 Promuovere legami e scambi tra famiglie adottive e non, favorendo la costituzione di gruppi di lavoro e di auto-mutuo-aiuto sui temi dell’adozione, della genitorialità, dell’infanzia e dell’adolescenza; 
 Organizzare attività che infrangano il senso di isolamento e solitudine avvertito da numerosi genitori e figli adottivi: eventi ludici e di semplice aggregazione come ad esempio feste, merende, pic-nic, gite, pomeriggi di gioco; 
 Promuovere studi e ricerche scientifiche sulle famiglie adottive e sulle nuove forme di famiglia contemporanea, anche in collaborazione con scuole, fondazioni private e università; 
 Collaborare con le istituzioni che operano nel mondo dell’adozione (servizi sociali, psicologi, tribunali per i minorenni, associazioni di famiglie adottive eccetera), al fine di migliorare la comprensione della realtà delle famiglie adottive in Italia e all’estero e la qualità degli interventi in loro favore. 
 
 
 Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.  
 L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.  
 Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.  
 
Art.3
Risorse economiche- Fondo comune

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 Quote associative; 
 Contributi degli aderenti; 
 Contributi pubblici e privati; 
 Donazioni e lasciti testamentari; 
 Rendite patrimoniali; 
 Attività di raccolta fondi; 
 Rimborsi derivanti da convenzioni; 
 Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse come previsto dal Codice del Terzo settore
. 
 Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia. 
 Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, 
non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazio­ne né all’atto del suo scioglimento
. 
 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
 L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (o rendiconto per cassa) e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
 Copia del bilancio consuntivo (rendiconto per cassa redatto dal Consiglio Direttivo) verrà messo a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura, presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio stesso.  
 
 Art.4
 Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.  
 Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati maggiorenni possono esservi nominati.
 
 
 Art.5
 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono associati dell’Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. 
 Il Consiglio Direttivo 
delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda e in caso positivo 
cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
 
 L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; nella successiva Assemblea regolarmente convocata si deciderà in merito all’appello presentato. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. 
 
 
 La qualifica di associato si perde:
 a) per recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 Per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti; 
 Per esclusione; 
 Per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l 'Associazione; 
 Per decesso. 
 L’esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato:
 Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione; 
Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; 
Che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione. 
 La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice.
 Successivamente, il provvedimento del Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l’associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
 Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea l’associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.
 L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
 
 
 Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati.
 Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l’automatica decadenza dell’associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.
 L’associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
 
 
 Art.6
 Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati:
 Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi; 
 A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione; 
 A versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo; 
 A prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. 
 Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
 Gli associati hanno diritto:  
 A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; 
 A partecipare all'Assemblea con diritto di voto se maggiorenni; 
 Ad accedere alle cariche associative se maggiorenni; 
 Ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dall’associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali. 
 
 
 Art.7
 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:
 L'Assemblea degli associati; 
 Il Consiglio Direttivo; 
 Il Presidente; 
 Il Segretario, se nominato; 
 L’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni previste dal Codice del Terzo settore; 
 L’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni previste dal Codice del Terzo settore. 
 
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
 L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.  
 
Art.8
L'Assemblea

L’assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
 Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
 Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
 Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
 L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 Approva il bilancio (o rendiconto per cassa) relativamente ad ogni esercizio; 
 Elegge i componenti il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero per il mandato successivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti; 
 Elegge eventualmente nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore l’Organo di Controllo e l’Organo di Revisione e adotta eventuale azione di revoca di tali organi; 
 Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo; 
 Approva gli eventuali regolamenti interni; 
 Delibera l'esclusione degli associati dell'Associazione; 
 Si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati 
 Delibera l’eventuale trasferimento della sede legale; 
 Delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.


 
 L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio (o rendiconto di cassa).
 L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.
 In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.
 L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,
sempre
 che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
 L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.  
 Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell’associato, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, conte­nente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.  
 In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.
 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.
 In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati per delega.
 Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
 La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, nella eventuale seconda convocazione, con la partecipazione di almeno il 30% degli associati ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.
 Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
 
 
 
 Art.9
 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove eletti dall’Assemblea degli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo: entro tale data deve essere convocata l’Assemblea degli associati per l’elezione dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo.
 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva.
 Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
 Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
 
 
 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:
 Curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; 
 Predisporre il bilancio (o rendiconto per cassa); 
 Deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati; 
 Predisporre gli eventuali regolamenti interni; 
 Stipulare gli atti ed i contratti inerenti all’attività sociale; 
 Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione; 
 Deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale ed il termine entro cui deve essere versata. 
 
 
 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
 Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell’interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
 In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
 Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza,
sempre
 che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
 Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.  
 In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
 I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Se il Segretario non è nominato, sarà scelto di volta in volta tra i consiglieri presenti.  
 
 
 Art.10
 Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
 Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
 
 
Art. 11
Il Segretario

Il Segretario, se nominato, coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
 Provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza; 
 Cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo. 
 In caso di assenza o impedimento, i compiti del segretario e la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.
 
 
 
 
 Art. 12
 Il Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
 Provvede alla tenuta dei registri contabili dell'Associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione; 
 Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. 
 Cura la predisposizione del bilancio consuntivo (o rendiconto per cassa) da presentare all’Assemblea. 
 
 
 
 
 Art.13
 L’Organo di Controllo

È nominato dall’Assemblea nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro e rimane in carica 3 anni e può essere rieleggibile.  
 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il revisore decade dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea. Il membro dell’organo di controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli inoltre non può ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
 1. È compito dell’organo di controllo:
 Vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 
Vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento; 
Esercitare il controllo contabile; 
Esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; 
Attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio; 
Partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa); partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo. 
 2. Nei casi previsti dall’art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
 3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 
 
 
 
 Art.14
 L’Organo di Revisione

 1. L’organo di revisione, qualora nominato, è formato un unico componente,

eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
 2. L’organo di revisione rimane in carica 3 anni e il suo componente è rieleggibile.  
 3. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
 4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.  
 5. Il componente dell’organo di revisione devono essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
 
 
 
 
 Art.15
 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
 L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.
 
 
 Art.16
 Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore nel rispetto delle modalità previste dal Codice del Terzo settore.
 
 
 Art.17
 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo settore, al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.